Cass. civ. n. 8831 del 27 agosto 1990
Testo massima n. 1
La responsabilità risarcitoria del falsus procurator, di cui all'art. 1398 c.c., postula la conclusione di un contratto (idoneo a produrre effetti in capo al rappresentato a seguito di ratifica da parte del medesimo), e, pertanto, nel caso di preliminare di compravendita immobiliare, non è configurabile rispetto ad accordi carenti della dovuta forma scritta (artt. 1350 n. 1 e 1351 c.c.).