Cass. civ. n. 3596 del 30 ottobre 1969
Testo massima n. 1
Il rappresentante senza poteri che ponga in essere un atto unilaterale di remissione di debito incorre nella stessa responsabilità che l'art. 1398 c.c. prevede a suo carico nell'ipotesi che abbia contrattato nei confronti dell'altro contraente, il quale, confidando nella validità della remissione, non abbia pagato il debito alla scadenza e sia stato poi costretto a pagarlo maggiorato da interessi al tasso convenzionalmente stabilito. (Nella specie, il debitore era stato costretto a pagare, in unica soluzione, il capitale e otto annualità di interessi al tasso dell'8,50 per cento).