Cass. civ. n. 3086 del 1 ottobre 1975
Testo massima n. 1
Dall'autonomia logica e giuridica del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo consegue che l'azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium, proponibile contro il secondo, si distingue, per diversità di presupposti e di oggetto, da quella esperibile contro il primo; pertanto, il termine annuale fissato dall'art. 1449 c.c. per la prescrizione dell'azione di rescissione decorre, in ordine al contratto definitivo, dalla data della stipulazione del medesimo.