Cass. civ. n. 6121 del 07 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
Non è configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che è stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111