Cass. civ. n. 6122 del 1 marzo 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)
Danno da perdita del rapporto parentale – Morte della vittima primaria – Concorso della causa umana imputabile con la pregressa condizione patologica della stessa – Conseguenze – Mancato riconoscimento della responsabilità dell’agente – Esclusione – Fattispecie.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda dei figli di una ottantatreenne - deceduta a seguito di un ictus dopo le dimissioni da un ricovero ospedaliero per la frattura del femore -, ascrivendone la causa della morte alle pregresse condizioni patologiche, senza vagliare la concorrente incidenza eziologica della condotta umana imputabile a cui era riconducibile la caduta all'origine della suddetta frattura).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41