Cass. civ. n. 614 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità - Art. 11 l. n. 222 del 1984 - Presentazione di nuova domanda amministrativa in pendenza dell’iter amministrativo per una precedente domanda o di ricorso giudiziario - Esclusione - Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. proposto dopo la chiusura della fase amministrativa su una prima domanda e a seguito della presentazione di nuova istanza amministrativa - Improponibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20664 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11

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