Cass. civ. n. 6144 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Chiamata del terzo - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale - A carico dell’attore - Manifesta infondatezza o arbitrarietà della chiamata - A carico del chiamante - Limiti - Applicabilità del principio nei soli casi di chiamata in garanzia - Esclusione.


In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10364 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 106

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