Cass. civ. n. 6154 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Richiesta di rateazione - Rinuncia alla prescrizione per i crediti già prescritti - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.


In materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31352 del 2018

Normativa correlata

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2937
Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55

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