Cass. civ. n. 201 del 28 gennaio 1972
Testo massima n. 1
Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l'animo donandi, e cioè l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.