Cass. civ. n. 201 del 28 gennaio 1972

Testo massima n. 1


Per la sussistenza di una donazione indiretta, in caso di negotium mixtum cum donatione occorre che risulti l'animo donandi, e cioè l'intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito alla controparte la differenza tra il maggior valore economico della cosa oggetto del contratto ed il prezzo pattuito.

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