Cass. pen. n. 6223 del 05 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Reato da commettere con arma - Partecipazione alla fase di ideazione e di preparazione, ma non a quella di esecuzione del reato programmato - Configurabilità del concorso nei delitti di detenzione e porto dell’arma - Sussistenza - Fattispecie.
Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110
Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.