Cass. pen. n. 6224 del 13 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Precedente riconoscimento della continuazione per alcuni episodi criminosi nell'ambito di altro procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di considerare la valutazione in precedenza effettuata - Sussistenza - Limiti.
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.