Cass. pen. n. 6224 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Precedente riconoscimento della continuazione per alcuni episodi criminosi nell'ambito di altro procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di considerare la valutazione in precedenza effettuata - Sussistenza - Limiti.


In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 4716 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

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