Cass. pen. n. 6225 del 30 ottobre 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma, diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio - Richiesta di rideterminazione “in executivis” della pena patteggiata - Procedimento - Art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Mancato accordo tra le parti - Rideterminazione “ex officio” - Limiti - Fattispecie.


La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46006 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 311
Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.
Legge 11/07/1957 num. 87 art. 30
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188

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