Cass. pen. n. 6246 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - Impugnazione del pubblico ministero - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.