Cass. pen. n. 6246 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - Impugnazione del pubblico ministero - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Indicazione.


L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3266 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

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