Cass. pen. n. 6264 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Inammissibilità dichiarata "de plano" - Configurabilità.


In tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 43718 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 2022 art. 33 com. 1 lett. D
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE