Cass. pen. n. 6287 del 30 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - Sentenza di assoluzione che condanna la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato - Ricorso del pubblico ministero per le sole statuizioni civili - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572