Cass. pen. n. 18384 del 27 aprile 2018
Testo massima n. 1
Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l'imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose.