Cass. pen. n. 51815 del 15 novembre 2018
Testo massima n. 1
Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale.