Cass. pen. n. 34162 del 20 luglio 2018
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore età, non assume valore esimente, in quanto il concetto di "utilizzazione" si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni.