Cass. pen. n. 6307 del 21 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Patteggiamento - Applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in violazione dei limiti previsti dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada - Illegalità della pena - Insussistenza - Conseguenze.


In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45903 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST.

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