Cass. civ. n. 6312 del 2 marzo 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE


Prova testimoniale della simulazione - Ammissione, da parte del giudice d’appello, del mezzo istruttorio ritenuto inammissibile in primo grado - Violazione dell’art. 1417 c.c. - Eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c. - Necessità - Momento della relativa proposizione - Fattispecie.


Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1414
Cod. Civ. art. 1417
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

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