Cass. pen. n. 32422 del 19 luglio 2019
Testo massima n. 1
Ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie.