Cass. pen. n. 35960 del 17 aprile 2019

Testo massima n. 1


La morte dell'imputato intervenuta prima della decisione del giudice d'appello e non rilevata da quest'ultimo, richiede che la relativa sentenza sia emendata da parte del giudice che l'ha pronunciata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., applicabile estensivamente. (La Corte ha nella specie dichiarato inammissibile il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto, per difetto di legittimazione per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato, e ha disposto la trasmissione degli atti alla corte d'appello per quanto di competenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE