Cass. civ. n. 6324 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Dichiarazione di fallimento della società fusa per incorporazione - Oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. - Conseguenze.
La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, sicché è giuridicamente inesistente la sentenza che dichiari il fallimento di quest'ultima oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. e tale vizio radicale, impedendo il passaggio in giudicato del provvedimento, può essere fatto valere, oltre che con l'impugnazione ordinaria, con un'autonoma "actio nullitatis".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2504 bis