Cass. civ. n. 6324 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Dichiarazione di fallimento della società fusa per incorporazione - Oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. - Conseguenze.


La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, sicché è giuridicamente inesistente la sentenza che dichiari il fallimento di quest'ultima oltre l'anno previsto dall'art. 10 l.fall. e tale vizio radicale, impedendo il passaggio in giudicato del provvedimento, può essere fatto valere, oltre che con l'impugnazione ordinaria, con un'autonoma "actio nullitatis".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11984 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2504 bis

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