Cass. pen. n. 43824 del 19 giugno 2019

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza personale nei confronti dell'imputato ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, il giudice resta, comunque, libero di operare apprezzamenti anche divergenti sul piano della pericolosità del "collaboratore", purché fondati su specifiche e significative emergenze. (Fattispecie in cui è stata ritenuta adeguata la motivazione della pericolosità sociale in ragione della gravità del reato di omicidio commesso e delle relazioni criminali dell'imputato nell'ambito di una struttura associativa mafiosa.)

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