Cass. civ. n. 1218 del 5 aprile 1975

Testo massima n. 1


L'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a una obbligazione naturale è duplice. Da un canto egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale; dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Dette indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto, che si sottraggono a censura in sede di legittimità, se correttamente motivate. Il principio secondo cui l'obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l'adempimento porta ad escludere che l'obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l'utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto.

Testo massima n. 2


Nella previsione del secondo comma dell'art. 770 c.c., l'intento di compensare taluno per i servizi resi e di rispettare l'uso che consiglia di effettuare una liberalità in determinate occasioni (variabili da luogo a luogo e di tempo in tempo) fa sì che l'attribuzione, pur in assenza di un obbligo (anche se non coercibile perché non giuridico), non sia del tutto libera e spontanea e che la sua causa non sia quella di arricchire il donatore, bensì quella di agire secondo il costume vigente.

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