Cass. pen. n. 35627 del 15 maggio 2019

Testo massima n. 1


Si configura il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti, di cui all'art. 443 cod. pen., anche con riferimento a preparati omeopatici, attesa la riconducibilità di questi al concetto di "medicinali", come definito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

Testo massima n. 2


L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 443 cod. pen. è costituito dal dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente la semplice consapevolezza – da accertarsi anche attraverso la ricorrenza di significativi indici esteriori – della detenzione per il commercio di medicinali scaduti od imperfetti. (Fattispecie in cui il titolare di una farmacia deteneva un numero ingente di confezioni di medicinali scaduti, a riprova non una di mera disorganizzazione colposa, ma dell'accettazione del rischio della commercializzazione, integrante gli estremi del dolo eventuale).

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