Cass. civ. n. 6338 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO Quota ideale della cosa comune - Locazione da parte del comproprietario titolare - Ammissibilità - Fondamento.
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571