Cass. civ. n. 6338 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO Quota ideale della cosa comune - Locazione da parte del comproprietario titolare - Ammissibilità - Fondamento.


Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 165 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1103
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571

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