Cass. civ. n. 6342 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Assegno con data incerta - Efficacia di titolo esecutivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 50 CORTE COST.
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 51
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55