Cass. civ. n. 6343 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


BORSA - IN GENERE Prodotti finanziari emessi da banche o da imprese assicuratrici - Applicazione del requisito formale ex art. 23 TUF per la conclusione dei relativi contratti - Sussistenza - Derogabilità del predetto requisito a opera del regolamento Consob - Fattispecie.


In tema di intermediazione finanziaria, l'estensione degli obblighi di forma per la conclusione dei contratti, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 58 del 1998, anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 l. n. 262 del 2005 con l'introduzione dell'art. 25-bis del predetto d.lgs., va riguardata in uno con il perdurante potere della Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la Consob, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile ratione temporis, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalla banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16109 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 25 bis
Legge 28/12/2005 num. 262 art. 11

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