Cass. pen. n. 1509 del 14 gennaio 2019
Testo massima n. 1
In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore).