Cass. pen. n. 37559 del 11 settembre 2019
Testo massima n. 1
Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell'imbarco di un furgone per l'estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori).