Cass. pen. n. 41686 del 10 ottobre 2019

Testo massima n. 1


L'attività di "taroccamento" o di "cannibalizzazione" di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall'art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura).

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE