Cass. pen. n. 41686 del 10 ottobre 2019

Testo massima n. 1


L'attività di "taroccamento" o di "cannibalizzazione" di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall'art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell'autore del furto dell'autovettura).

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