Cass. civ. n. 6368 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE INCAPACE Debitore che si avvale del terzo per l'adempimento della propria obbligazione di pagamento - Natura - "Adiectus solutionis causa" - Inefficacia del pagamento al creditore incapace - Conseguenze - Diritto del creditore alla reiterazione del pagamento - Responsabilità del terzo - Irrilevanza - Fattispecie.


Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11277 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1228
Cod. Civ. art. 1190
Cod. Civ. art. 414

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