Cass. civ. n. 6371 del 08 marzo 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Esecuzione nei confronti di ente locale – Pignoramento delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. imprecisa o incompleta - Azione risarcitoria promossa dall’ente – Onere della prova - Contenuto.
L'ente locale che agisca, nei confronti del proprio istituto tesoriere, per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha l'onere di provare non solo che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell'assegnazione di somme effettivamente impignorabili, dovendo, a tal fine, dimostrare, da un lato, i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (in primis, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), e dall'altro l'assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che sarebbero potuti essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2697