Cass. civ. n. 3867 del 27 giugno 1985

Testo massima n. 1


La diffida ad adempiere, intimata a norma dell'art. 1454 c.c., ha l'effetto di rimettere in termini il debitore fino alla data assegnata con la diffida medesima, con la conseguenza che il suo inadempimento può essere dedotto a sostegno di una successiva, domanda di risoluzione del contratto solo quando si sia protratto oltre quella data.

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