Cass. civ. n. 2210 del 27 luglio 1973

Testo massima n. 1


Poiché deve considerarsi inadempiente il contraente che, in pendenza del termine, abbia manifestato in modo certo ed inequivoco di non voler eseguire la sua obbligazione, nulla vieta che, in costanza di tale comportamento, l'altra parte possa avvalersi della diffida ad adempiere prevista dall'art. 1454 c.c. anche prima della scadenza pattuita, per conseguire quegli effetti risolutori che derivano dalla suddetta norma.

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