Cass. civ. n. 6387 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Deduzione di un fatto fonte di responsabilità extracontrattuale - Successiva specificazione del fatto dannoso - “Mutatio libelli” - Esclusione - Fattispecie.
A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1