Cass. civ. n. 2089 del 5 aprile 1982

Testo massima n. 1


La diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell'intimante, da un lato, di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, dall'altro, di considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorrenza del termine.

Testo massima n. 2


La transazione può ben configurarsi come contratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da una pluralità di centri di interesse, nel qual caso sono ad essa applicabili gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod. civ., alla cui stregua, rispettivamente, la nullità, l'annullamento e la risoluzione riguardante il vincolo di una delle parti non importa, se non quando la partecipazione della medesima debba ritenersi essenziale, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dell'intero rapporto.

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