Cass. civ. n. 14877 del 6 luglio 2011

Testo massima n. 1


In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, con la conseguenza che lo "spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida.

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