Cass. civ. n. 6397 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.


L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9334 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 342

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