Cass. civ. n. 6397 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 342