Cass. civ. n. 22540 del 25 settembre 2018

Testo massima n. 1


La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).

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