Cass. pen. n. 640 del 29 novembre 2023
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva "riparatoria" di cui all'art. 162-ter cod. pen. - Riqualificazione del fatto in un reato procedibile a querela - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 162 ter com. 2
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336