Corte costituzionale n. 231 del 3 novembre 2016

Testo massima n. 1


La definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del "governo del territorio", vincolando la legislazione regionale di dettaglio; cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia.

Testo massima n. 2


L'art. 6 del T.U. edilizia identifica le categorie di interventi edilizi c.d. "liberi", ovvero non condizionati al previo ottenimento di un assenso da parte dell'amministrazione, distinguendo: le attività libere per le quali l'interessato è del tutto esonerato da oneri (art. 6, comma 1); le attività libere per le quali viene prescritta una comunicazione dell'interessato di inizio dei lavori, cosiddetto "cil" (art. 6, comma 2); le attività libere che richiedono comunicazione di inizio dei lavori asseverata da tecnico abilitato, cosiddetto "cila" (art. 6, comma 4). Nel novero delle attività completamente deformalizzate, il T.U. edilizia include "gli interventi di manutenzione ordinaria", definiti come "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (art. 3, comma 1, lettera a, del T.U. edilizia).

Testo massima n. 3


In tema di attività edilizia c.d. "libera", il limite assegnato al legislatore regionale dall'art. 6, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 380 del 2001 sta nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. Le regioni possono sì estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi "ulteriori" rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a cil e cila.

Testo massima n. 4


La disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio; dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l'ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo - il governo del territorio - che ne detta anche le modalità di esercizio.

Testo massima n. 5


È illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., in riferimento all'art. 10, comma 1, lettera c), del T.U. edilizia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della Legge Reg. Liguria n. 12 del 2015, con il quale è stata sostituita la lettera e) del comma 1, dell'art. 21-bis della legge Reg. n. 16 del 2008. In virtù di tale modifica la ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio "con contestuali modifiche all'esterno" è stata assoggettata a SCIA. Tale norma regionale, assoggettando a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia con "contestuali modifiche all'esterno", si pone in evidente contrasto con l'art. 10, comma 1, lettera c), del T.U. edilizia, costituente principio fondamentale della materia "governo del territorio", il quale prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche "dei prospetti" sono assoggettati a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lettera a, del T.U.E.). La modifica dei prospetti (ovvero, del fronte o della facciata) comporta infatti inevitabilmente una modifica "all'esterno" dell'edificio.

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