Cass. civ. n. 6413 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Pagamento anticipato del premio in unica soluzione - Cessazione "ante tempus" del rischio - Diritto alla restituzione del premio per il periodo non goduto - Sussistenza - Conseguenze in ordine alla prescrizione.


Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1810 del 1991

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1899
Cod. Civ. art. 1897
Cod. Civ. art. 1882
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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