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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6827 del 16 novembre 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6827 del 16 novembre 1983

Testo massima n. 1

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione del contratto come conseguenza dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, mentre costituisce clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contralto nulla aggiungendo tale clausola alle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. Ove, pertanto, le parti abbiano convenuto la clausola risolutiva espressa con riferimento a determinate obbligazioni, il successivo generico riferimento a tutte le altre obbligazioni contrattuali non è idoneo a far venir meno quella qualifica, non rivelando tale riferimento di per sé solo la comune intenzione delle parti di negare valore e significato alla precedente sua specificazione.

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