14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5640 del 23 settembre 1983
Testo massima n. 1
Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. [ «clausola risolutiva espressa» ] e 1457 c.c. [ «termine essenziale per una delle parti» ] sebbene affini, riguardando entrambe la risoluzione di diritto, per inadempimento, del contratto con prestazioni corrispettive, presentano tuttavia propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell’inadempimento dell’altra, l’effetto risolutivo verificandosi — nella prima — con la dichiarazione dell’intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuitale dalla legge e — nella seconda — con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza del termine senza che essa abbia dichiarato all’altra di volere l’esecuzione — ne consegue che, invocata in giudizio l’applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione [ nella specie, stipulazione del contratto definitivo ], non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità la configurabilità nella relativa pattuizione di una clausola risolutiva espressa.
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