14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2828 del 30 ottobre 1973
Testo massima n. 1
La clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento [ di uno dei contraenti ] costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamenti di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica.
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