Cass. civ. n. 644 del 10 gennaio 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63