14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15026 del 15 luglio 2005
Testo massima n. 1
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo [ accettazione di un pagamento parziale o tardivo ], non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento; la tolleranza può invece incidere sulla posizione soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente ove si accompagni ad una regolamentazione pattizia degli interessi prevista proprio per i ritardi nei pagamenti. [ Fattispecie relativa a mancato pagamento di canoni di contratto di leasing nonostante solleciti di pagamento ].
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